Normativa

Durante la precedente legislatura sulla base delle proposte di legge C.529 Turroni e C. 6490 Massidda, la FENAIT (Federazione Naturista Italiana) è stata convocata il 14 settembre 2000 in Parlamento per un'Audizione. Nella la seduta del 24 gennaio 2001, la Commissione XII Affari Sociali unificava le due proposte dell'On. Turroni e dell'On. Massidda in un testo unico. Durante la nuova legislatura sono state ripresentate le Proposte n° 153 Turroni e n° 286 Massidda a cui si è aggiunta la Proposta 961 Pecoraro Scanio; rimane comunque come riferimento ed avanzamento lavori il testo unificato del 14 settembre 2001.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

 

Resoconto della XII Commissione permanente (Affari sociali)

 

Naturismo (C. 529 e abb).

 

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE NORME PER IL RICONOSCIMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PRATICA DEL NATURISMO.

 

ART. 1. (Naturismo)

  1. La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.
  2. Si definisce naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto di se stessi, degli altri, della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.

ART. 2. (Aree destinate al naturismo)

  1. La pratica del naturismo è consentita esclusivamente in ambienti e spazi delimitati, riconoscibili e segnalati, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi della presente legge.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri secondo cui i comuni possono individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e gestire le relative strutture.
  3. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto ad individuare aree da destinare alla pratica del naturismo, i proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo. L'amministrazione deve inviare risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 3. (Aree demaniali)

  1. Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle aree può essere concessa a privati o ad associazioni o organizzazioni.
  2. La concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.

ART. 4. (Delimitazione e segnalazione delle aree)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base a i quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare e segnalare le aree destinate alla pratica del naturismo.
  2. La delimitazione delle aree deve essere segnalata ed assicurare un'adeguata identificazione che le distingua da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo.
  3. Gli accessi devono essere segnalati tramite l'affissione di cartelli, o altri analoghi strumenti, recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo.

ART. 5. (Applicabilità della disciplina sul turismo)

 
  1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni che disciplinano il settore turistico.